ASalvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
BIl contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. A nulla rileva la previsione di, eventuali, specifiche disposizioni che prevedano diversamente così come la circostanziata emendabilità di vizi formali e procedurali.
CIl contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. A nulla rileva la previsione di, eventuali, specifiche disposizioni che prevedano diversamente. Resta ferma la emendabilità di vizi formali e procedurali.
DIl contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. Trattasi di diritto inderogabile, neppure con norme speciali.