Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
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Devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.