APer le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale l’art. 8, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandanti.
BPer le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale l’art. 8, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 disposizione si applica sia nei confronti dei soci accomandatari sia dei soci accomandanti.
CPer le perdite della società in accomandita semplice che non eccedono l'ammontare del capitale sociale l’art. 8, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandanti.
DPer le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale l’art. 8, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.