AFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
BFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
CFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, purché per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura fissa, e l'imposta sul valore aggiunto.
DFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, purché per l'atto non sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.