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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0283 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:

AFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
BFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
CFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, purché per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura fissa, e l'imposta sul valore aggiunto.
DFerma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, purché per l'atto non sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
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Risposta corretta: A

Ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

art. 1 d.lgs. 346/1990
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