APrevede che il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio, con decreto, rimette in termini il contribuente interessato, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
BPrevede che l'amministrazione finanziaria rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
CPrevede che il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
DPrevede che l'amministrazione finanziaria, raccolto il consenso del Ministro delle finanze, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.