AIn caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346 gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
BIn caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 26, comma 7, e 31, comma 1 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 37, comma 2, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346 gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
CIn caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, esclusi quelli desumibili da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 27, comma 9, e 31, comma 2 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346 gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
DIn caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, esclusi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 3, comma 7, e 31, comma 4 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346 gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.