AGli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni e i consorzi tra enti locali non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.
BGli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo e le comunità montane.
CGli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni sono soggetti all'imposta sul reddito delle società.
DGli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società.