ASe il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro venti giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 57 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BSe il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta e delle pene pecuniarie nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. Nel caso in cui il contribuente abbia eseguito il pagamento dell'imposta e delle pene pecuniarie nel termine stabilito ma non abbia pagato, entro il medesimo termine, le soprattasse l'Ufficio non può notificare l'ingiunzione di pagamento predetta.
CSe il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DSe il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro sessanta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 57 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.