AL'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al quattro, al cinque e al nove per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e nella parte III dell'allegata tabella A al medesimo decreto, salvo il disposto dell'articolo 34 di quest'ultimo.
BL'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al quattro, al sette e al dodici per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e nella parte III dell'allegata tabella A al medesimo decreto, salvo il disposto dell'articolo 34 di quest'ultimo.
CL'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e nella parte III dell'allegata tabella A al medesimo decreto, salvo il disposto dell'articolo 34 di quest'ultimo.
DL'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre, al sette e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e nella parte III dell'allegata tabella A al medesimo decreto, salvo il disposto dell'articolo 34 di quest'ultimo.