AL'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
BL'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno successivo al secondo periodo d'imposta di partecipazione al gruppo IVA si trasferisce al gruppo medesimo e può essere chiesta a rimborso, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
CL'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno successivo al secondo anno di partecipazione al gruppo IVA si trasferisce al gruppo medesimo, ma non può essere chiesta a rimborso o compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
DL'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno successivo al primo anno di partecipazione al gruppo IVA si trasferisce al gruppo medesimo, e può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.