APer l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 4) dell'articolo 53 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e presso gli operatori finanziari di cui al 4) dello stesso articolo 53, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
BPer l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
CPer l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 52 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 52, si applicano le disposizioni del terzo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
DPer l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 6) dell'articolo 51 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e presso gli operatori finanziari di cui al 6) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del terzo e quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.