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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0315 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 32, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, tre la attività agricole:

AVi rientrano le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura nonché l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un terzo dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, non provvisorie, purché la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
BVi rientrano le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura nonché l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno la metà dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
CVi rientrano le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura nonché l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un terzo dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, purché non provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
DVi rientrano le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura nonché l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
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Risposta corretta: D

Vi rientrano le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura nonché l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

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