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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0325 · banca dati Magistratura Tributaria

Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto:

ADeve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 22 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
BDeve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 24 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
CDeve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
DDeve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 25 o dell'articolo 24 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
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Risposta corretta: C

Deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

art. 26, comma 2 d.P.R. 633/1972
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