ALe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui all'art. 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui all'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato sono esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui all'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DLe cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato sono non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.