ASoltanto le fatture create in formato elettronico possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
BLe fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
CSoltanto le fatture create in formato elettronico possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, anche laddove con lo stesso non sia previsto uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
DLe fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e da altre disposizioni, non può essere situato in un altro Stato anche laddove con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.