APer l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347, le disposizioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
BPer l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347, le disposizioni relative all'imposta sul reddito delle società.
CPer l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347, le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.
DPer l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.