APer gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle esportazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
BPer gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa alle vendite e alle esportazioni purché fatti nell'esercizio di attività non commerciali o agricole.
CPer gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
DPer gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni purché fatti nell'esercizio di attività non commerciali o agricole.