ANon possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge. Possono essere eseguite senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
BPossono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge. Non possono essere eseguite senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
CNon possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge. Non possono essere altresì eseguite senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
DPossono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte ipotecaria e catastale: le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge, nonché le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.