ANei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
BNei casi in cui i beneficiari del trust non siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
CNei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari senza considerar la quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti antecedenti. In mancanza, l'imputazione dei redditi conseguiti dal trust avviene in modo forfettario e non necessariamente non in parti uguali.
DNei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti antecedenti. In mancanza, l'imputazione dei redditi conseguiti dal trust avviene in modo forfettario e non necessariamente non in parti uguali.