APer le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del regime speciale previsto dall'art. 74sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.
BPer le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del regime speciale previsto dall'art. 74sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui la spedizione è effettuata.
CPer le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del regime speciale previsto dall'art. 74sexies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui la consegna è effettuata.
DPer le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del regime speciale previsto dall'art. 74septies.1 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.