Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0367 · banca dati Magistratura Tributaria
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:
AL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti già trasferiti o di cui sia stata disposta la futura trasmissione, purché non esistenti all'estero.
BL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
CL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti già trasferiti o di cui sia stata disposta la futura trasmissione, ancorché esistenti all'estero.
DL'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, purché non esistenti all'estero.
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Risposta corretta: B
L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
art. 2 d.lgs. 346/1990
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