AL'obbligo gravante sull'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, sussiste anche in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché' decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
BL'obbligo gravante sull'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria. Sussiste, invece, laddove sia decorso soltanto un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
CL'obbligo gravante sull'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, purché sia stata presentata di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio e non in relazione ad atti definitivi, sussiste anche in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria. Non sussiste, invece, laddove sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
DL'obbligo gravante sull'amministrazione finanziaria di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché' decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.