AL'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, purché non attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni dei contribuenti, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
BL'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. L'amministrazione finanziaria ha la facoltà di divulgare i dati e le informazioni dei contribuenti, anche eccedendo gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove necessario ai fini della corretta attuazione del tributo.
CL'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni dei contribuenti, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, anche nel caso in cui siano da essa specificamente derogati.
DL'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni dei contribuenti, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.