ANegli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 devono essere indicati specificamente, a pena di inammissibilità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
BNegli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 devono essere indicati specificamente, a pena di annullabilità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi e da determinare che danno in ogni caso fondamento alla presunzione.
CNegli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 52 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 devono essere indicati specificamente, a pena di annullabilità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
DNegli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.