ADall'imposta sul reddito delle società assunta al netto si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 25 per cento dell'onere (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
BDall'imposta sul reddito delle società assunta al lordo si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 30 per cento dell'onere (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
CDall'imposta sul reddito delle società assunta al netto si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 20 per cento dell'onere (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.
DDall'imposta sul reddito delle società assunta al lordo si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917.