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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0381 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. i) del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ANon è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
BE' ammessa in deduzione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa. Non è ammessa in deduzione l'imposta relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
CNon è ammessa in deduzione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa. E' ammessa in deduzione l'imposta relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
DNon è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla vendita di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
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Risposta corretta: A

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

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