AI registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
BI registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
CI registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
DI registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.