AÈ attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
BÈ attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
CÈ attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 24, comma 3 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 3 dell'art. 27 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
DÈ attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 26, comma 4 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 5 dell'art. 28 del d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.