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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0394 · banca dati Magistratura Tributaria

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 64, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

APer gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 30 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, purché non finanziaria, a condizione che il contribuente disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
BPer gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
CPer gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 20 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, purché non finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
DPer gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 40 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
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Risposta corretta: B

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

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