AI contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a seicentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
BI contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
CI contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
DI contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a seicentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.