AAi fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48, comma 6, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
BAi fini della determinazione dei redditi di partecipazione non inclusi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 46, comma 7, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
CAi fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 16, comma 7, lettera l) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48, comma 7, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
DAi fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l) del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.