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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0417 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ANon concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle e delle società di persone. Concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche.
BConcorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone.
CNon concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone.
DNon concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche. Concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle e delle società di persone.
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Risposta corretta: C

Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone.

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