AIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo non si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura non è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo non deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo non si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.