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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0437 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

AIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo non si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura non è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo non deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DIl soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo non si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
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Risposta corretta: B

Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.

art. 18, comma 1 d.P.R. 633/1972
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