ASono considerati redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte non derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 34 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, escluse le stabili organizzazioni di persone fisiche residenti esercenti attività di impresa.
BSono considerati redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte non derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 33 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche residenti esercenti attività di impresa.
CSono considerati redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte non derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
DSono considerati redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.