ALe partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario purché per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale non sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma 3 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.
BLe partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario purché per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale non sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma 3 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CLe partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario purché per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo superiore al valore di cui all'art. 16, comma 3 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DLe partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16, comma 1 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.