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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0458 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:

ASe alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta sulle successioni o donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
BSe alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta sulle successioni o donazioni non è dovuta.
CSe alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante era residente nello Stato, l'imposta sulle successioni o donazioni non è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
DSe alla data della stesura del testamento o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta sulle successioni o donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
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Risposta corretta: A

Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta sulle successioni o donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

art. 2 d.lgs. 346/1990
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