Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0460 · banca dati Magistratura Tributaria
La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Così si esprime:
AL'art. 9, comma 2-bis, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000).
BL'art. 9, secondo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000).
CL'art. 9, comma 2-ter, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000).
DL'art. 9, primo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000).
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Risposta corretta: A
L'art. 9, comma 2-bis, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000).
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