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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0464 · banca dati Magistratura Tributaria

Secondo l'art. 119, secondo comma, della Costituzione italiana:

AI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
BI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni non hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
CI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Non possono stabilire ma soltanto applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
DI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione, anche a prescindere dai princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
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Risposta corretta: A

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

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