ALe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto.
BLe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.
CLe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.
DLe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto.