Superaconcorso
Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0465 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ALe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto.
BLe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.
CLe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.
DLe perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sommano per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto.

🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Tributario — generale

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →