AIl contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
BIl contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 28 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
CIl contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
DIl contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.