ALa rivalsa è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. La rivalsa non è obbligatoria per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3 del medesimo decreto.
BLa rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633. La rivalsa è obbligatoria per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3 del medesimo decreto.
CLa rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del terzo comma dell'articolo 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e per le prestazioni di servizi di cui al secondo comma, primo periodo, dell'articolo 3 del medesimo decreto.
DLa rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3 del medesimo decreto.