ADall'imposta sulle successioni e donazioni si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, a prescindere dall'applicazione di trattati o accordi internazionali.
BDall'imposta sulle successioni e donazioni si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione inversamente proporzionale al valore dei beni stessi, a prescindere dall'applicazione di trattati o accordi internazionali.
CDall'imposta sulle successioni e donazioni si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
DDall'imposta sulle successioni e donazioni si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato o nello Stato italiano, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.