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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0478 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai fini del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346:

ASi considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato, esclusi i diritti reali di godimento ad essi relativi, le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, purché abbiano contestualmente nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.
BSi considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi, le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.
CSi considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi, le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, purché abbiano contestualmente nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.
DSi considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi, le azioni o quote di società. Non si considerano esistenti nello Stato le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, anche laddove abbiano nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.
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Risposta corretta: B

Si considerano in ogni caso esistenti nello Stato i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi, le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

art. 2 d.lgs. 346/1990
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