AFatte salve le disposizioni di cui al comma 1bis dell'articolo 69 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 del medesimo decreto costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Ne è ammessa la deduzione per 1/3 del valore complessivo.
BFatte salve le disposizioni di cui al comma 1bis dell'articolo 69 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 del medesimo decreto costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Ne è ammessa la deduzione integrale.
CFatte salve le disposizioni di cui al comma 1bis dell'articolo 69 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 del medesimo decreto costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Ne è ammessa la deduzione per la metà del valore complessivo.
DFatte salve le disposizioni di cui al comma 1bis dell'articolo 69 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 del medesimo decreto costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.