AI corrispettivi sono costituiti, per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione.
BI corrispettivi sono costituiti, per i passaggi di beni dal committente al commissionario, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione. Per i passaggi di beni dal commissionario al committente di cui al numero 2) del terzo comma dell'articolo 2, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione.
CI corrispettivi sono costituiti, per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione.
DI corrispettivi sono costituiti, per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione.