ANei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica cumulativamente, purché non unitariamente, per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi successivi al primo dell'art. 36-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
BNei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi successivi al primo dell'art. 36 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
CNei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica cumulativamente, purché non unitariamente, per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi successivi al primo dell'art. 33 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DNei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente, purché non cumulativamente, per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi successivi al primo dell'art. 34 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.