Superaconcorso
Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0527 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell’art. 24-bis, primo comma, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:

ALe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 163, comma 5, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
BLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 164, comma 1, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per un tempo almeno pari a dieci periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
CLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
DLe persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 161, comma 3, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

🔒 La spiegazione dettagliata di questo quesito è disponibile per gli abbonati Superaconcorso Pro.

Altri quesiti su Tributario — generale

Vuoi allenarti davvero?

Simulazioni cronometrate sulla banca dati completa, quaderno degli errori e statistiche.

Crea account gratuito →