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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0532 · banca dati Magistratura Tributaria

Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1ter dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212 del 2000):

ANon trovano applicazione anche agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
BSi applicano anche agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti. In tal caso l'amministrazione finanziaria può notificare la cartella di pagamento ad uno solo dei coobbligati; in questa eventualità la notificata effettuata nei confronti di uno di questi si considera regolarmente effettuata anche nei confronti di tutti gli altri.
CSi applicano anche agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali e paritetici. Non si applicano agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati dipendenti.
DSi applicano anche agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
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Risposta corretta: D

Si applicano anche agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.

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