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Diritto TributarioQuesito ufficiale TRIB-0537 · banca dati Magistratura Tributaria

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633:

ASono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, incluse le aree destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
BSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, incluse le aree destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, escluse le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, incluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
CSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
DSono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, incluse le aree destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, escluse le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
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Risposta corretta: C

Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

art. 10 d.P.R. 633/1972
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