ANon concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, anche in assenza di provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.
BNon concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.
CConcorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, purché sia provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art.10 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633.
DConcorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, purché sia provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 10 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 346.